Disposizioni particolari di trasporto delle FFS per i viaggi internazionali (DST-FFS).
Le disposizioni particolari di trasporto sono parte integrante del contratto di trasporto e possono differire dalle CGC-CIV/PRR (v. punto 1.2 CGC-CIV/PRR).
Deroga al punto 9.2.1 CGC-CIV/PRR.
Ritardo dei collegamenti TGV.
A partire da 30 minuti di ritardo verrà rimborsato un quarto, da 120 minuti la metà del prezzo del biglietto.
Deroga al punto 9.3.3 CGC-CIV/PRR.
Rimborso in contanti solo allo sportello.
In caso di indennizzo per i treni ritardati, i clienti FFS riceveranno un buono con il quale potranno richiedere il rimborso in contanti allo sportello. In treno non verranno effettuati rimborsi in contanti.
Stato 13.12.2009