Condizioni Generali per l'utilizzo dei parcheggi per biciclette (CG «Bike Parking»)
1 Campo di applicazione.
1.1 Le presenti CG «Bike parking» si applicano all’utilizzo dei parcheggi per biciclette di proprietà o gestiti dalle FFS.
1.2 Utilizzando il parcheggio per biciclette si dichiara di accettare le seguenti condizioni.
1.3 Condizioni di utilizzo specifiche
Eventuali condizioni di utilizzo locali dei parcheggi per biciclette trovano applicazione in aggiunta alle presenti CG. In caso di contraddizioni si applicano le rispettive disposizioni speciali.
1.4 Adeguamenti delle CG «Bike parking»
Le FFS si riservano il diritto di modificare, integrare o cancellare, in tutto o in parte, le presenti CG «Bike parking» in qualsiasi momento e a propria discrezione. Lo stesso dicasi in riferimento a miglioramenti e/o modifiche alle informazioni descritte o ai prodotti e servizi.
2 Utilizzo di parcheggi per biciclette.
2.1 I mezzi funzionanti a due ruote (biciclette, biciclette elettriche, motociclette) possono essere regolarmente parcheggiati nei parcheggi per biciclette, a condizione che vi sia uno spazio libero. I veicoli più grandi (in particolare i veicoli a tre e quattro ruote) non possono essere parcheggiati in tali parcheggi. Fanno eccezione le bici speciali (ad es. bici cargo, biciclette con rimorchio).
2.2 Sono esclusi diritti di risarcimento dei danni o per mancato guadagno dovuti a un parcheggio per biciclette occupato.
2.3 L’utilizzo dei parcheggi per biciclette avviene generalmente in concomitanza con un viaggio in treno. È vietato l’utilizzo del parcheggio per un periodo più lungo.
2.4 Utilizzi non consentiti
Sono vietati tutti gli utilizzi della struttura o degli stalli contrassegnati per finalità diverse dal parcheggio di biciclette, in particolare:
- parcheggio di mezzi a 3 e 4 ruote (ad eccezione di bici speciali, ad esempio bici cargo, biciclette con rimorchio);
- pulizia e riparazione di mezzi a due ruote (ad eccezione dei parcheggi per biciclette con stazioni di lavaggio e/o riparazione);
- scarico e rabbocco di carburanti, oli ecc.;
- stoccaggio di oggetti o sostanze infiammabili, nonché rifiuti e spazzatura;
- affissione o distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, biglietti da visita ecc.) senza autorizzazione scritta delle FFS;
- utilizzo commerciale (pubblicità, vendita, noleggio ecc.) senza autorizzazione scritta delle FFS.
2.5 Esclusione di responsabilità
L’utilizzo dei parcheggi per biciclette avviene a proprio rischio e pericolo. Ciò vale in particolare in presenza di condizioni meteorologiche invernali. La responsabilità delle FFS è esclusa nei limiti consentiti dalla legge, in particolare in caso di furto o di danni arrecati alle biciclette parcheggiate.
2.6 Violazioni delle condizioni di utilizzo
Le FFS sono autorizzate a far rimuovere il mezzo a spese dell’utilizzatore e, se necessario, a forzare le serrature a tale scopo senza alcun indennizzo se:
- il mezzo a due ruote/veicolo non è più funzionante;
- in caso di veicoli a motore: il veicolo non è omologato o viene ritirato dalla circolazione dalla polizia;
- un mezzo a due ruote/veicolo è parcheggiato in violazione delle presenti condizioni di utilizzo.
I veicoli in sosta permanente vengono contrassegnati e rimossi dopo un determinato periodo. I mezzi a due ruote rimossi vengono sospesi dalla fruizione del servizio. Dopo un certo periodo di tempo i mezzi a due ruote possono essere smaltiti o destinati a un altro utilizzo. In caso di violazione del regolamento del parcheggio o in caso di utilizzo non consentito (permanenza di veicoli grandi) è dovuto un indennizzo di CHF 40. Viene fatta salva la rivendicazione di danni maggiori.
Si devono seguire le istruzioni del personale FFS e degli incaricati FFS.
3 Foro competente e diritto applicabile.
Per qualsiasi controversia tra l’utilizzatore del parcheggio per biciclette e le FFS derivante dall’esercizio o dall’utilizzo dello stesso sono competenti in via esclusiva i tribunali presso la sede delle FFS a Berna. Si applica esclusivamente il diritto svizzero.