Condizioni Generali per l'utilizzo dei parcheggi per biciclette (CG «Bike Parking»)

1 Campo di applicazione.

1.1 Le presenti CG «Bike parking» si applicano all’utilizzo dei parcheggi per biciclette di pro-prietà o gestiti dalle FFS. 

1.2 Utilizzando il parcheggio per biciclette l’utente dichiara di accettare le seguenti condizioni. 

1.3 Eventuali condizioni di utilizzo locali dei parcheggi per biciclette trovano applicazione in ag-giunta alle presenti CG. In caso di contraddizioni, si applicano le rispettive disposizioni spe-ciali. 

1.4 Le FFS si riservano il diritto di modificare, integrare o cancellare, in tutto o in parte, le pre-senti CG «Bike parking» in qualsiasi momento e a propria discrezione. Lo stesso dicasi in riferimento a miglioramenti e/o modifiche alle informazioni descritte o ai prodotti e servizi. 

2 Utilizzo di parcheggi per biciclette.

2.1 In generale.

Il numero dei posti disponibili è limitato. I veicoli non possono essere parcheggiati al di fuori degli spazi appositamente previsti. I posti non possono essere prenotati o assegnati. Il di-ritto di accesso non garantisce la disponibilità di un posto libero. Sono esclusi diritti di ri-sarcimento dei danni o per mancato guadagno dovuti a un parcheggio per biciclette oc-cupato.

È vietato l’utilizzo del parcheggio per un periodo più lungo.

2.2 Posti per biciclette gratuiti e liberamente accessibili.

I mezzi funzionanti a due ruote (in particolare biciclette, e-bike, scooter, ciclomotori) posso-no essere regolarmente parcheggiati nei posti per biciclette gratuiti e liberamente accessi-bili, a condizione che vi sia uno spazio libero. È consentito parcheggiare bici speciali (ad es. bici cargo, biciclette con rimorchio), ma solo se trovano posto nelle aree appositamente previste. Non è consentito bloccare i passaggi. 

2.3 Velostazione protetta.

È consentito parcheggiare esclusivamente biciclette ed e-bike (incl. bici cargo, biciclette con rimorchio). 

L’accesso alla velostazione protetta è consentito a chiunque sia in possesso di un abbo-namento o una carta giornaliera validi per l’utilizzo della velostazione protetta e di una vi-gnetta Velocity valida per la propria bicicletta / e-bike. La vignetta può essere ottenuta presso il dispenser presente nella velostazione protetta e deve essere obbligatoriamente applicata in modo visibile sul reggisella.

È vietato consentire l’accesso di persone non autorizzate alla velostazione. Eventuali tra-sgressioni vanno segnalate telefonicamente alla FFS SA contattando il numero 0800 117 117.

2.4 Utilizzi non consentiti.

Sono vietati tutti gli utilizzi della struttura o degli stalli contrassegnati per finalità diverse dal parcheggio di veicoli autorizzati nel parcheggio per biciclette in questione, in particolare: 

  • parcheggio di mezzi a 3 e 4 ruote (ad eccezione di bici speciali, ad es. bici cargo, bici-clette con rimorchio);
  • parcheggio di motociclette, ciclomotori, scooter, monopattini (elettrici e a motore a combustione) e altri veicoli a motore a combustione in una velostazione protetta;
  • pulizia e riparazione di mezzi a due ruote (ad eccezione dei parcheggi per biciclette con stazioni di lavaggio e/o riparazione);
  • fumo, consumo di cibi o bevande, introduzione di animali, accattonaggio, consumo di sostanze illegali;
  • scarico e rabbocco di carburanti, oli ecc.;
  • stoccaggio di oggetti o sostanze infiammabili, nonché rifiuti; 
  • affissione o distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, biglietti da visita ecc.) sen-za autorizzazione scritta delle FFS;
  • utilizzo commerciale (pubblicità, vendita, noleggio ecc.) senza autorizzazione scritta del-le FFS.

2.5 Esclusione di responsabilità.

L’utilizzo dei parcheggi per biciclette avviene a proprio rischio e pericolo. Ciò vale in partico-lare in presenza di condizioni meteorologiche invernali. La responsabilità delle FFS è esclu-sa nei limiti consentiti dalla legge. La FFS SA declina pertanto qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti, danneggiamento parziale o totale o furto del veicolo o del suo equipag-giamento nei limiti consentiti dalla legge. Si raccomanda di assicurare i veicoli con una ser-ratura adeguata.

2.6 Violazioni delle condizioni di utilizzo.

Le FFS sono autorizzate a far rimuovere il mezzo a spese dell’utente e, se necessario, a forzare le serrature a tale scopo senza alcun indennizzo se: 

  • il veicolo non è più funzionante;
  • una perdita o altri difetti mettono in pericolo l’esercizio o insudiciano il posto;
  • nella velostazione protetta: la tassa di parcheggio richiesta non è stata pagata o è stata pagata in misura insufficiente;
  • in caso di veicoli a motore: il veicolo non è omologato o viene ritirato dalla circolazione dalla polizia;
  • il veicolo è parcheggiato in violazione delle presenti condizioni di utilizzo.

I veicoli in sosta permanente vengono contrassegnati e rimossi dopo un periodo di 14 giorni. I mezzi a due ruote rimossi vengono sospesi dalla fruizione del servizio. Dopo un pe-riodo di due mesi i mezzi a due ruote possono essere smaltiti o destinati a un altro utilizzo. 

In caso di violazione del regolamento del parcheggio o in caso di utilizzo non consentito è dovuto un indennizzo di CHF 50.–. In una velostazione protetta, l’indennizzo è dovuto an-che se il parcheggio viene occupato per un periodo superiore alla durata d’utilizzazione pagata o se non è stata pagata prima la tassa di parcheggio. Viene fatta salva la rivendica-zione di danni maggiori. 

Si devono seguire le istruzioni del personale FFS e degli incaricati FFS.

2.7 Applicazione delle condizioni di utilizzo.

Le FFS o terzi da esse incaricati possono effettuare controlli per far applicare le condizioni di utilizzo. Le FFS hanno inoltre il diritto di emanare decisioni per garantirne l’applicazione. 

3 Foro competente e diritto applicabile.

Per qualsiasi controversia tra l’utente del parcheggio per biciclette e le FFS derivante dall’esercizio o dall’utilizzo dello stesso sono competenti in via esclusiva i tribunali presso la sede delle FFS a Berna. Si applica esclusivamente il diritto svizzero.

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