Condizioni Generali per l'utilizzo dei parcheggi per biciclette (CG «Bike Parking»)

1 Campo di applicazione.

1.1 Le presenti CG «Bike parking» si applicano all’utilizzo dei parcheggi per biciclette di proprietà o gestiti dalle FFS. 

1.2 Utilizzando il parcheggio per biciclette l’utente dichiara di accettare le seguenti condizioni. 

1.3 Eventuali condizioni di utilizzo locali dei parcheggi per biciclette trovano applicazione in aggiunta alle presenti CG. In caso di contraddizioni, si applicano le rispettive disposizioni speciali. 

1.4 Le FFS si riservano il diritto di modificare, integrare o cancellare, in tutto o in parte, le presenti CG «Bike parking» in qualsiasi momento e a propria discrezione. Lo stesso dicasi in riferimento a miglioramenti e/o modifiche alle informazioni descritte o ai prodotti e servizi. 

2 Utilizzo di parcheggi per biciclette.

2.1 In generale.

Il numero dei posti disponibili è limitato. I veicoli non possono essere parcheggiati al di fuori degli spazi appositamente previsti. I posti non possono essere prenotati o assegnati. Il diritto di accesso non garantisce la disponibilità di un posto libero. Sono esclusi diritti di risarcimento dei danni o per mancato guadagno dovuti a un parcheggio per biciclette occupato.

È vietato l’utilizzo del parcheggio per un periodo più lungo.

2.2 Posti per biciclette gratuiti e liberamente accessibili.

I mezzi funzionanti a due ruote (in particolare biciclette, e-bike, scooter, ciclomotori) possono essere regolarmente parcheggiati nei posti per biciclette gratuiti e liberamente accessibili, a condizione che vi sia uno spazio libero. È consentito parcheggiare bici speciali (ad es. bici cargo, biciclette con rimorchio), ma solo se trovano posto nelle aree appositamente previste. Non è consentito bloccare i passaggi. 

2.3 Velostazione protetta.

È consentito parcheggiare esclusivamente biciclette ed e-bike (incl. bici cargo, biciclette con rimorchio). 

L’accesso alla velostazione protetta è consentito a chiunque sia in possesso di un abbonamento o una carta giornaliera validi per l’utilizzo della velostazione protetta e di una vignetta Velocity valida per la propria bicicletta / e-bike. La vignetta può essere ottenuta presso il dispenser presente nella velostazione protetta e deve essere obbligatoriamente applicata in modo visibile sul reggisella.

È vietato consentire l’accesso di persone non autorizzate alla velostazione. Eventuali trasgressioni vanno segnalate telefonicamente alla FFS SA contattando il numero 0800 117 117.

2.4 Utilizzi non consentiti.

Sono vietati tutti gli utilizzi della struttura o degli stalli contrassegnati per finalità diverse dal parcheggio di veicoli autorizzati nel parcheggio per biciclette in questione, in particolare: 

  • parcheggio di mezzi a 3 e 4 ruote (ad eccezione di bici speciali, ad es. bici cargo, biciclette con rimorchio);
  • parcheggio di motociclette, ciclomotori, scooter, monopattini (elettrici e a motore a combustione) e altri veicoli a motore a combustione in una velostazione protetta;
  • pulizia e riparazione di mezzi a due ruote (ad eccezione dei parcheggi per biciclette con stazioni di lavaggio e/o riparazione);
  • fumo, consumo di cibi o bevande, introduzione di animali, accattonaggio, consumo di sostanze illegali;
  • scarico e rabbocco di carburanti, oli ecc.;
  • stoccaggio di oggetti o sostanze infiammabili, nonché rifiuti; 
  • affissione o distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, biglietti da visita ecc.) senza autorizzazione scritta delle FFS;
  • utilizzo commerciale (pubblicità, vendita, noleggio ecc.) senza autorizzazione scritta delle FFS.

2.5 Esclusione di responsabilità.

L’utilizzo dei parcheggi per biciclette avviene a proprio rischio e pericolo. Ciò vale in particolare in presenza di condizioni meteorologiche invernali. La responsabilità delle FFS è esclusa nei limiti consentiti dalla legge. La FFS SA declina pertanto qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti, danneggiamento parziale o totale o furto del veicolo o del suo equipaggiamento nei limiti consentiti dalla legge. Si raccomanda di assicurare i veicoli con una serratura adeguata.

2.6 Violazioni delle condizioni di utilizzo.

Le FFS sono autorizzate a far rimuovere il mezzo a spese dell’utente e, se necessario, a forzare le serrature a tale scopo senza alcun indennizzo se: 

  • il veicolo non è più funzionante;
  • una perdita o altri difetti mettono in pericolo l’esercizio o insudiciano il posto;
  • nella velostazione protetta: la tassa di parcheggio richiesta non è stata pagata o è stata pagata in misura insufficiente;
  • in caso di veicoli a motore: il veicolo non è omologato o viene ritirato dalla circolazione dalla polizia;
  • il veicolo è parcheggiato in violazione delle presenti condizioni di utilizzo.

I veicoli in sosta permanente vengono contrassegnati e rimossi dopo un periodo di 14 giorni. I mezzi a due ruote rimossi vengono sospesi dalla fruizione del servizio. Dopo un periodo di due mesi i mezzi a due ruote possono essere smaltiti o destinati a un altro utilizzo. 

In caso di violazione del regolamento del parcheggio o in caso di utilizzo non consentito è dovuto un indennizzo di CHF 50.–. In una velostazione protetta, l’indennizzo è dovuto anche se il parcheggio viene occupato per un periodo superiore alla durata d’utilizzazione pagata o se non è stata pagata prima la tassa di parcheggio. Viene fatta salva la rivendicazione di danni maggiori. 

Si devono seguire le istruzioni del personale FFS e degli incaricati FFS.

2.7 Applicazione delle condizioni di utilizzo.

Le FFS o terzi da esse incaricati possono effettuare controlli per far applicare le condizioni di utilizzo. Le FFS hanno inoltre il diritto di emanare decisioni per garantirne l’applicazione. 

3 Foro competente e diritto applicabile.

Per qualsiasi controversia tra l’utente del parcheggio per biciclette e le FFS derivante dall’esercizio o dall’utilizzo dello stesso sono competenti in via esclusiva i tribunali presso la sede delle FFS a Berna. Si applica esclusivamente il diritto svizzero.

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