Responsabilità generale.
La responsabilità per la perdita, il calo, il danneggiamento e il ritardo è disciplinata dalla legge federale sul trasporto dei viaggiatori (LTV) e dall’ordinanza del Consiglio federale sul trasporto di viaggiatori in vigore, oltre a essere illustrata nella tariffa 602 Bagaglio.
Responsabilità per il danneggiamento.
In caso di danneggiamento, l’impresa di trasporto risponde per i danni comprovati fino a un importo massimo di 2000 franchi per ciascun oggetto. Nel caso di danneggiamenti parziali, i costi della riparazione, ad esempio di biciclette, vengono rimborsati come da preventivo e fino all’importo massimo di cui sopra.
Responsabilità in caso di ritardo.
In caso di consegna in ritardo, l’impresa di trasporto risponde dei danni dimostrati presentando la ricevuta per acquisti di emergenza (ad es. indumenti e prodotti per l’igiene del corpo) e noleggio di bici, sci o attrezzatura da sci fino a 200 franchi per ogni oggetto e per ogni 24 ore di ritardo dalla consegna, ma per un massimo di 14 giorni (rimborso massimo di 2000 franchi analogamente alla perdita totale).
Responsabilità in caso di smarrimento.
In caso di smarrimento, l’impresa di trasporto risponde del valore verificabile dell’oggetto smarrito e del suo contenuto, nonché del valore degli acquisti di oggetti sostitutivi e di emergenza effettuati durante il periodo di smarrimento, fino a un massimo di CHF 2000 per oggetto.